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Proposta di modifica n. 45.10 al ddl S.2567 in riferimento all'articolo 45.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 17/11/16

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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. In favore dei titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, la cui attività continua, per l'anno 2017, ad essere sospesa a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è riconosciuta per un massimo di sei mesi un'indennità, commisurata al trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 , nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato. All'onere di cui al presente comma, pari a 15 milioni per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

        Conseguentemente, al comma 5, le parole: «commi 1 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 4 e 4-bis» e dopo le parole: «per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «e per l'anno 2017».