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Proposta di modifica n. 48.9 al ddl S.2567 in riferimento all'articolo 48.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 17/11/16

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Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito, ovvero dell'impossibilità di raggiungere la propria sede lavorativa per cause imputabili al sisma, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge di conversione, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i soggetti titolari dei finanziamenti e di operazioni di leasing, almeno mediante avviso in filiale e sul sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo della dicembre 2009 tra l'ADI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. In mancanza di tali informazioni nei termini e contenuti prescritti, fino al 31 gennaio 2017, senza oneri aggiuntivi per i soggetti titolari dei finanziamenti e di operazioni di leasing, sono sospese le rate in scadenza entro la predetta data».