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Articolo aggiuntivo n. 51.0.4 al ddl S.2567 in riferimento all'articolo 51.

testo emendamento del 17/11/16

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

        1. Per fronteggiare il contesto emergenziale di cui al presente decreto, le regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo e le altre Regioni direttamente coinvolte nella gestione dell'emergenza sono autorizzate a provvedere, in deroga alla normativa vigente per il tempo di vigenza della dichiarazione dello stato di emergenza, alla proroga, nel rispetto del limite massimo imposto dalle disposizioni dell'Unione Europea, o ai rinnovi dei rapporti di lavoro a tempo determinato e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere con i soggetti operanti presso le strutture regionali di protezione civile dei Centri Funzionali Decentrati delle sale operative e delle strutture regionali competenti nelle materie ambientali e di difesa del suolo.

        2. All'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci regionali».