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Articolo aggiuntivo n. 52.0.4 al ddl S.2567 in riferimento all'articolo 52.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 17/11/16

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INAMMISSIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Erogazione di contributi in casi di concordato delle imprese appaltatrici dei lavori di ricostruzione pubblica e privata)

        1. Le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, destinate alla esecuzione di interventi per la ricostruzione e la funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, appaltati ad imprese che hanno chiesto l'ammissione al concordato con continuità aziendale, sono erogate dalla stazione appaltante, su richiesta dell'impresa stessa e previa comunicazione al liquidatore, direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera formalmente incaricati dall'impresa appaltatrice. In assenza della richiesta dell'impresa appaltatrice la stessa può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera informandone l'impresa appaltatrice.

        2. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, destinati al finanziamento degli interventi di ripristino o di ricostruzione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dovuti per lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione al concordato con continuità aziendale delle imprese affidatarie dei lavori, sono erogati dall'istituto di credito prescelto, su richiesta dell'impresa e previa disposizione del comune inviata anche al commissario liquidatore, direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera. In assenza della richiesta dell'impresa affidataria la stessa può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera informandone l'impresa appaltatrice.

        3. In ogni caso i pagamenti al subappaltatore o al fornitore con posa in opera di cui ai commi 1 e 2 possono avere per oggetto solo prestazioni non contestate.

        4. L'importo delle risorse di cui al comma 1 e dei contributi di cui al comma 2, da erogare a ciascuna delle imprese subappaltatrici od ai fornitori con posa in opera, è indicato nello stato di avanzamento lavori redatto dal direttore dei lavori. L'erogazione è condizionata al rispetto-della normativa in merito alla iscrizione agli elenchi di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122».