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Articolo aggiuntivo n. 52.0.7 al ddl S.2567 in riferimento all'articolo 52.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 17/11/16

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INAMMISSIBILE

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Sospensione dei mutui degli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)

        1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2017, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, per le annualità 2017 e 2018, per l'importo di 4.5 milioni di euro per ciascun anno, si provvede con le risorse delle contabilità speciali, .di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».