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Proposta di modifica n. 2.8 al ddl S.2567 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Respinto

testo emendamento del 18/11/16

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RESPINTO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. In considerazione di quanto previsto dai commi da 1 a 4, ed allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, febbraio 2010, n. 26. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244».