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Articolo aggiuntivo n. 7.0.1 al ddl S.2567 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 18/11/16

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Risoluzione anticipata per gli impianti fotovoltaici
installati nelle aree terremotate)

        1. I soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, installati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 29 ottobre 2016, ricompresi nei Comuni individuati dai provvedimenti d'urgenza adottati dal Governo a seguito degli eventi sismici, possono presentare al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) istanza di risoluzione anticipata delle convenzioni di incentivazione.

        2. Al fine di assicurare un'adeguata informazione a tutti gli interessati, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE, entro il 31 gennaio 2017, identifica idonee procedure per fornire ai soggetti interessati una comunicazione in cui deve essere indicato l'importo che sarà riconosciuto in caso di adesione alla risoluzione anticipata. Gli importi sono calcolati, per ogni singolo impianto, tenendo conto del valore complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito.

        3. le richieste sono presentate, per via telematica, dal 1º febbraio al 31 maggio 2017 al Gestore dei servizi energetici S.p.A. GSE che istruisce le istanze pervenute.

        4. la risoluzione anticipata delle convenzioni di incentivazione e di ritiro dell'energia elettrica può essere richiesta, dal 1º giugno al 31 dicembre 2017, anche dai soggetti responsabili di piccoli impianti fotovoltaici, con potenza di picca fino a 3 kW, installati sul resto del territorio nazionale. Nei casi di cui al periodo precedente, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE identifica idonee procedure per dare comunicazione ai soggetti interessati degli importi che saranno riconosciuti in caso di risoluzione anticipata. L'importo è calcolato tenendo conto, per ogni singolo impianto, del valore complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito dall'impianto stesso, applicando un tasso di attualizzazione del 6 per cento.

        5. Il Gestore dei servizi energetici – GSE assicura le risorse finanziarie necessarie per la sottoscrizione delle risoluzioni anticipate individuando idonee modalità, in raccordo con Cassa depositi e prestiti, e utilizzando i propri flussi di cassa. Altre richieste di risoluzioni anticipate delle convenzioni, presentate dai soggetti di cui al comma 1, deve essere assicurata priorità rispetto alle altre istanze. Per le richieste presentate dai soggetti di cui al comma 4, si procede assicurando un ordine prioritario agli impianti di più piccole dimensioni. Gestore dei servizi energetici S.p.a. – GSE, in base al numero delle richieste presentate, e alle risorse – finanziarie necessarie a soddisfare il maggior numero delle istanze, procede a finalizzare una parte delle risoluzioni anticipate, richieste dai soggetti di cui al comma 4, anche nel corso del triennio 2018-2020.

        6. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sulla base dei dati trasmessi dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. – GSE, relativi alle istanze presentate dai soggetti di curai comma 1, assicurazioni proprie delibere, entro il 31 luglio 2017, il riconoscimento dei costi che dovranno essere sostenuti per le risoluzioni anticipate da finalizzare nel corso del 2017. Gestore dei servizi energetici – GSE, a seguito delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, procede, entro il 31 ottobre 2017, alla risoluzione anticipata delle convenzioni richieste dai soggetti di cui al comma 1.

        Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrici con proprie delibere, da adottare entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei-dati forniti dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. – GSE, assicura il riconoscimento dei costi che dovranno essere sostenuti per le risoluzioni anticipate, richieste dai soggetti di cui al comma 4, qualora si renda necessario finalizzare le stesse nel corso del triennio 2018-2020.

        7. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni anticipate finalizzate nel 2017 debbono in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre 2017. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni anticipate eventualmente finalizzate nel triennio 2018-2020 debbono in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre di ciascun anno. Gli oneri derivanti dalle risoluzioni anticipate di cui al comma 4 dovranno comunque essere inferiori a quelli previsti in caso di mancata risoluzione delle convenzioni stesse. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».