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Proposta di modifica n. 8.12 al ddl S.2567 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 18/11/16

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Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

        «5-bis. La delocalizzazione totale o parziale delle attività produttive in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, è autorizzata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità, salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti.

        5-ter. Entro 180 giorni dall'autorizzazione di cui al comma 5-bis, le suddette aziende devono presentare la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento semplificato per la delocalizzazione, adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2 comma 2 entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».