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Articolo aggiuntivo n. 8.0.2 al ddl S.2567 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Approvato

testo emendamento del 18/11/16

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Certificazione di agibilità)

        1. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal professionista abilitato in assenza delle carenze di cui al comma 2 o dì eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, oppure dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali.

        2.Ai fini del comma 1, sono sempre considerate carenze strutturali:

            a) la mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

            b) la presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;

            c) la presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

        3. la verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».