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Proposta di modifica n. 19.10 al ddl S.2567 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 18/11/16

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Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. Con una dotazione di 100 milioni di euro, è istituita all'interno del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una sezione speciale, con contabilità separata, dedicata alle imprese con un numero di dipendenti tra i 250 e 499 ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e agli interventi di garanzia su portafogli di finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        1-ter. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della Sezione di cui al comma 1-bis».