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Proposta di modifica n. 19.12 al ddl S.2567 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 18/11/16

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INAMMISSIBILE

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        «1-bis. La garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prestata in favore dei confidi e dei fondi di garanzia, resta valida per la banca finanziatrice, qualora l'inefficacia della garanzia sia da imputare al soggetto richiedente e la banca finanziatrice non poteva verificarne la corretta gestione».