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Proposta di modifica n. 20.2 al ddl S.2567 in riferimento all'articolo 20.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 18/11/16

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Al comma 1, sostituire le parole: «35 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro».

        Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al fine di agevolare la stipula di contratti assicurativi contro i rischi connessi ad eventi sismici, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che svolgano la propria attività In territori classificati come zone sismiche di tipo lodi tipo 2 e che stipulino contratti di assicurazione contro i rischi suddetti. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra l'importo del premio effettivamente pagato ed il minore importo che l'impresa avrebbe pagato se il premio fosse stato calcolato utilizzando j parametri di rischio relativi alle zone sismiche di tipo 3, come individuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2006, n. 3519. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale del maggior onere sostenuto. A parità di collocazione in graduatoria, costituisce titolo di priorità l'ubicazione della struttura produttiva nel territorio dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma provvedono i vicecommissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5».