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Articolo aggiuntivo n. 25.0.2 al ddl S.2567 in riferimento all'articolo 25.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 18/11/16

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

        1. Alle agevolazioni di cui gli articoli 19, 20, 21 e 24 del presente decreto possono altre si accedere i titolari di reddito di impresa industriale, commerciale e del turismo, gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché i titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui all'Articolo 1, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui ai medesimi articoli, che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici che si sono susseguiti a decorrere dal 24 agosto 2016, evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni:

            a) una diminuzione del volume d'affari nel periodo agosto-dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, che sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno 2016, rispetto all'anno 2015;

            b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma (CIGO-CIGS e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 31 luglio 2016;

            c) riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico dell'anno 2015, dei consumi per utenze nel periodo agosto-dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi-di riferimento, dalle aziende fornitrici;

            d) contrazione superiore del 20 per cento, registrata nel periodo agosto-dicembre 2016, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2015 dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita;

        2. Per accedere al finanziamento i soggetti di cui al comma 1 presentano ai vice commissari di cui all'articolo 1, anche ai fini dei successivi controlli di rito in collaborazione con l'Agenzia delle entrate o con la Guardia di Finanza, nonché ai soggetti finanziatori una perizia asseverata che attesta l'entità della riduzione del reddito 2016 rispetto alla media dei tre anni precedenti nonché la ricorrenza di almeno una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d)».