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Articolo aggiuntivo n. 28.0.1 al ddl S.2567 in riferimento all'articolo 28.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 18/11/16

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INAMMISSIBILE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 28-bis.

(Misure per incentivare il recupero dei rifiuti derivanti
dagli eventi sismici del 2009, 2012 e 2016)

        1. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 2009, nel 2012 e nel 2016, l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214, 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 deve avvenire entro 3 anni dalla data di assegnazione del codice CER, di cui all'Allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152.

Art. 28-ter.

(Misure per gli impianti di recupero dei rifiuti derivanti
dagli eventi sismici del 2009, 2012 e 2016)

        1. Fino al 31 dicembre 2020, è aumentato del 50 per cento il quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti-agli eventi sismici verificatisi nel 2009, nel 2012 e nel 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione, ai sensi degli articoli 108, 214 e 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e destinati a recupero».