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Proposta di modifica n. 30.2 al ddl S.2567 in riferimento all'articolo 30.
  • status: Respinto

testo emendamento del 18/11/16

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RESPINTO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori economici di cui al comma 6 partecipano, a qualsiasi titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione pubblica e privata, nei comuni di cui all'elenco 1, previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui al comma 6, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.».