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Proposta di modifica n. 39.2 al ddl S.2567 in riferimento all'articolo 39.
  • status: Inammissibile
argomenti:  

testo emendamento del 18/11/16

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INAMMISSIBILE

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        «1-bis. Al fine di assicurare il mantenimento senza soluzione di continuità, dell'efficienza e dell'attività del sistema di allertamento nazionale di cui all'articolo 3-bis della citata legge n. 225 del 1992 con particolare riguardo allo svolgimento delle attività afferenti alla gestione, delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel predetto sistema nazionale di allertamento, a decorrere dal 2017 si provvede, previa apposita deliberazione del Consiglio dei ministri contenente i criteri per la ricognizione dei fabbisogni ed il successivo riparto tra le Regioni, mediante utilizzo delle risorse finanziarie disponibili nel Fondo per le Emergenze Nazionali (FEN) di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., entro il limite massimo di euro 6 milioni annui.».