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Sub Emendamento n. 1.1000/8 dell'emendamento 1.1000 al ddl S.2567 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 18/11/16

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All'emendamento del Governo 1.1000, all'articolo 1, comma 1, aggiungere, infine il seguente periodo: «Fermi restando i poteri di ordinanza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, tenuto conto dell'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016, il Commissario di cui all'articolo 1, comma 3, sulla base di motivate segnalazioni da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in relazione ai territori di propria competenza che hanno subito consistenti danni diffusi a causa del reiterarsi degli eventi sismici, individua, con propria ordinanza, l'elenco dei Comuni, aggiuntivo rispetto a quello di cui agli Allegati 1 e 2, al fine dell'estensione dell'applicazione delle misure previste dal presente decreto, valutandone la congruità in relazione ai danni riscontrati. In particolare, l'elenco indica i Comuni ai quali, tenuto conto dell'impatto dei danni medesimi sul tessuto economico-sociale, sull'identità dell'aggregato urbano e sull'omogeneità delle caratteristiche socio-economiche del territorio interessato, applicare tutte le disposizioni di cui al presente decreto e quelli in relazione ai quali, limitatamente al Titolo IV, far riferimento al singolo soggetto danneggiato. L'elenco proposto dal commissario è approvato dal Consiglio dei Ministri e successivamente comunicato alle Camere».