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Sub Emendamento n. 1.1000/19 dell'emendamento 1.1000 al ddl S.2567 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 18/11/16

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All'emendamento 1.1000, alla lettera c), dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

(Disposizioni in materia di assistenza farmaceutica)

        All'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Qualora si verifichino sensibili mutamenti permanenti della distribuzione della popolazione intervenuti a causa di fenomeni catastrofici naturali ovvero eventi imprevedibili, la Regione, su istanza del titolare interessato, sentiti l'Autorità sanitaria locale e l'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, autorizza il trasferimento della farmacia in un Comune della stessa Regione nel quale, all'esito della revisione biennale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni ed integrazioni, sia previsto in pianta organica un numero di farmacie superiore a quello esistente. La Regione, ove ravvisi la necessità di garantire un'adeguata assistenza farmaceutica, dispone l'apertura di dispensari farmaceutici da collocarsi nelle zone rimaste prive di farmacie, fissando criteri e modalità di espletamento delle relative attività».