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Sub Emendamento n. 1.1000/34 dell'emendamento 1.1000 al ddl S.2567 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 18/11/16

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All'emendamento 1.1000 alla lettera k) dopo l'articolo 15-ter inserire il seguente:

«Art. 15-quater.

(Modifiche al Codice penale in materia di inasprimento delle pene e delle sanzioni per episodi di sciacallaggio)

        1. Dopo l'articolo 624-bis del Codice penale è inserito il seguente:

''Art. 624-ter

        Se i fatti di cui agli articoli 624 e 624-bis –c.p. sono commessi approfittando delle condizioni susseguenti a calamità naturali, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da duemila euro a quattromila euro»''.