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Proposta di modifica n. 59.43 al ddl C.4127-BIS in riferimento all'articolo 59.
  • status: Approvato

testo emendamento del 22/11/16

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali possono continuare ad avvalersi del personale addetto alla ricerca, sia con qualifica di ricercatore, sia con qualifiche afferenti alle professionalità della ricerca, assunto con contratti flessibili, in servizio presso tali istituti alla data del 31 dicembre 2016.