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Proposta di modifica n. 61.16 al ddl C.4127-BIS in riferimento all'articolo 61.
  • status: Approvato

nuova formulazione del 22/11/16

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di garantire una razionalizzazione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e l'efficientamento delle modalità di bigliettazione degli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, le Soprintendenze speciali, di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, si adeguano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, nei termini e nei modi di cui all'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le necessarie modificazioni al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23 gennaio 2016, nei limiti delle dotazioni organiche del medesimo Ministero, di cui alle tabelle A e B del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.