Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 52.143 al ddl C.4127-BIS in riferimento all'articolo 52.

nuova formulazione del 22/11/16

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis.Per le finalità previste al comma 2, le autorità di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono, su base volontaria e sulla base della propria autonomia organizzativa, definire risparmi di spesa da destinare alla riduzione del contributo a carico dei soggetti vigilati o, per le autorità che ricevono contributi a carico dello Stato, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, conseguenti alla riduzione del contingente delle unità dei contratti di diritto privato di cui dispongono ai sensi di legge fino ad un massimo del 70 per cento e possono procedere, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla predetta riduzione e a incrementare la pianta organica dei dipendenti in misura non superiore al 75 per cento di detta riduzione. Nei limiti di tale incremento, al fine di non disperdere le professionalità acquisite e far fronte a indifferibili esigenze di servizio, le medesime autorità possono procedere alla indizione, entro il 31 dicembre 2017, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e senza corrispondenti incrementi delle entrate rivenienti dai contributi previsti dalla legge a carico dei soggetti vigilati, di una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale assunto alle proprie dipendenze con contratto a tempo determinato a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica.