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Articolo aggiuntivo n. 15.013 al ddl C.4127-BIS in riferimento all'articolo 15.
  • status: Approvato (Id. em. 15.03, 15.05)

nuova formulazione del 23/11/16

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Rifinanziamento degli interventi per il sostegno alla promozione di società cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi).

  1. Al fine di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di nuove imprese e la conseguente crescita dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, sono assegnati al Fondo per la crescita sostenibile, di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro per l'anno 2018, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati a società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e al consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.
  2. Al fine di ampliare gli strumenti finanziari di intervento e favorire la capitalizzazione dell'impresa da parte di lavoratori, all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in più soluzioni, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa.»;
   b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
  «5-bis. Le società finanziarie possono, altresì, sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile, nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici. In deroga a quanto previsto Dall'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci.».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 15, comma 1 sostituire le parole: 70 milioni con le parole: 67,5 milioni e le parole: 60 milioni con le parole: 57,5 milioni;
   b) all'articolo 15, comma 2, sostituire le parole: 50 milioni per l'anno 2017 con le parole: 47,5 milioni per l'anno 2017 e le parole: 50 milioni per l'anno 2018 con le parole: 47,5 milioni per l'anno 2018.