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Proposta di modifica n. 18.31 al ddl C.4127-BIS in riferimento all'articolo 18.
  • status: Approvato

testo emendamento del 23/11/16

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dopo le parole: «per ogni frazione inferiore a mille» sono aggiunte le seguenti: «e nel massimo di cinquanta unità».