Articolo aggiuntivo n. 19.05 al ddl C.4127-BIS in riferimento all'articolo 19.
  • status: Approvato

testo emendamento del 23/11/16

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Efficientamento dei centri di ricerca).

  1. La gestione dell'infrastruttura di ricerca FERMI rientra nell'esercizio dei compiti istituzionali di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e non ha natura commerciale. Ad essa si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 10, comma 4, della legge n. 370 del 1999 e il suo valore non è soggetto ad ammortamento.
  2. Alla società di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e alle amministrazioni pubbliche che vi partecipano non si applicano, limitatamente alla predetta partecipazione, le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.