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Proposta di modifica n. 22.40 al ddl C.4127-BIS in riferimento all'articolo 22.
  • presentato il 23/11/2016 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Rosy BINDI (PD)
  • status: Approvato

testo emendamento del 23/11/16

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai fini di una preliminare verifica sulla sussistenza delle condizioni per il rilascio del nulla osta di cui al comma 3, l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 trasmette tempestivamente all'Unità di informazione finanziaria le comunicazioni che attestano la provenienza lecita dei fondi unitamente ad ogni altra informazione, documento o atto disponibile sul soggetto che intende avvalersi della procedura di cui al comma 2 e ritenuta utile ai fini della verifica. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinate le forme e le modalità di attuazione delle predette verifiche preliminari da concludersi entro quindici giorni dall'inoltro, del relativo scambio di informazioni e della partecipazione richiesta agli organi di cui all'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007.