Proposta di modifica n. 50.12 al ddl C.4127-BIS in riferimento all'articolo 50.
  • status: Approvato (Id. em. 50.18)
argomenti:  

nuova formulazione del 23/11/16

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di sostenere le attività di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono destinati a favore del piano antiviolenza, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis, del citato decreto-legge, 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. A tal fine la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incrementata di 5 milioni di euro per ciascun anno dal 2017 al 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.