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Articolo aggiuntivo n. 52.022 al ddl C.4127-BIS in riferimento all'articolo 52.
  • status: Approvato

nuova formulazione del 23/11/16

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tale contesto, per le finalità del riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attività di soccorso pubblico rese anche in contesti emergenziali, sono destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonché una quota parte del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione tale alimentazione è assicurata in misura non inferiore ai 10 milioni di euro.