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Sub Emendamento n. 0.17.10.5 al ddl C.4127-BIS in riferimento all'articolo 17.

testo emendamento del 23/11/16

  All'emendamento 17. 10, capoverso comma 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché fino a 500 milioni di euro per la ricostruzione degli immobili colpiti dagli eventi sismici degli ultimi dieci anni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comuni interessati da eventi sismici possono richiedere l'accesso alle risorse messe a disposizione dall'INAIL ai sensi del primo periodo, comunicandolo formalmente alla Presidenza dei Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale del medesimo Dipartimento. Recepite le richieste di intervento dei comuni, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro dell'economia e della finanze, vengono individuati i comuni ammessi alla ripartizione, assegnate le disponibilità e i criteri di selezione dei progetti.