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Sub Emendamento n. 0.17.10.6 al ddl C.4127-BIS in riferimento all'articolo 17.

testo emendamento del 23/11/16

  All'emendamento 17. 10, capoverso comma 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché fino a 500 milioni di euro per la prevenzione dei rischio sismico.

  Conseguentemente, nel medesimo capoverso aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Regioni possono richiedere l'accesso alle risorse messe a disposizione dall'INAIL, ai sensi del primo periodo, per progetti e iniziative di prevenzione del rischio sismico, comunicandolo formalmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017, secondo modalità individuate e pubblicate sui sito istituzionale del medesimo Dipartimento. Recepite le richieste delle Regioni, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati le Regioni ammesse alla ripartizione, assegnate le disponibilità e i criteri di selezione dei progetti.