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Articolo aggiuntivo n. 12.01 al ddl C.2 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 25/11/16

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1.Qualora accordi internazionali preesistenti impediscano l'attuazione di quanto prescritto agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della presente legge, il Governo avrà l'obbligo di denunciare i detti accordi nelle forme e nei modi previsti dagli accordi stessi e comunque nelle forme previste dalla sezione 3 del Trattato di Vienna sul diritto dei trattati.