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Proposta di modifica n. 4.46 al ddl S.2595 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 25/11/16

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Al comma 6, lettera a), capoverso «2», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di non penalizzare la distribuzione di acqua potabile non preconfezionata in piccole quantità predeterminate, tenuto conto del modico valore della transazione nonché dell'attuazione delle direttive europee in ordine alla riduzione dei rifiuti inquinanti e delle emissioni, i distributori automatici al pubblico comunemente denominati ''Case dell'acqua'', sono esclusi dall'obbligo di cui al presente comma».

        Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 200 mila euro annui a decorrere dall'anno 2017, fermo restando l'incremento del Fondo previsto dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».