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Proposta di modifica n. 5.9 al ddl C.4158 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 06/12/16

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Il predetto provvedimento dovrà prevedere, in merito alle modalità di fruizione del credito d'imposta, che l'attribuzione di quest'ultimo in capo al beneficiario del finanziamento, fruibile esclusivamente in compensazione, possa essere utilizzato anche in caso di incapienza da parte del beneficiario, tramite la cessione del medesimo credito o la monetizzazione dello stesso, in modo tale che i beneficiari fruiscano unicamente della provvista finanziaria, senza dover versare rate di capitale o di interessi, il cui onere viene scontato dagli istituti di credito direttamente nei confronti dell'erario.