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Proposta di modifica n. 20.11 al ddl C.4158 in riferimento all'articolo 20.

testo emendamento del 06/12/16

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito del sisma, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale – alle imprese del turismo, anche stagionali che subiscano una riduzione delle attività svolte nel territorio dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra il fatturato realizzato nel periodo 24 agosto 2016-23 agosto 2017 e la media del fatturato realizzato negli stessi periodi del biennio precedente, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale della riduzione dell'attività. Ferma restando la priorità per le attività svolte nel territorio dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto, il contributo può essere esteso anche ad altri comuni in cui si siano verificate, a seguito del sisma, riduzioni rilevanti dell'attività. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma provvedono i vicecommissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5.