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Articolo aggiuntivo n. 1.0.1 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 13/11/13

RITIRATO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:

        ''2-quater. Il divieto stabilito al primo comma del presente articolo non trova applicazione con riguardo alle cariche detenute in imprese o in gruppi che operano nei mercati del credito, assicurativo e finanziario con finalità di supporto al settore di cui costituiscono espressione e quelle nelle imprese appartenenti al medesimo settore.

        2-quinquies. Il divieto stabilito al primo comma del presente articolo non trova altresì applicazione con riferimento alle cariche detenute negli istituti di credito cooperativo di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e quelle detenute nelle società:

            (i) che partecipano al capitale sociale degli stessi istituti di credito cooperativo;

            (ii) nelle quali gli stessi istituti di credito cooperativo, direttamente o indirettamente, detengano la maggioranza del capitale sociale ovvero esercitino, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

            (iii) nelle quali le società di cui al paragrafo (ii) che precede detengano, direttamente o indirettamente, la maggioranza del capitale sociale ovvero esercitino, direttamente o indirettamente, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

        2-sexies. II divieto stabilito al prima comma del presente articolo non trova ulteriormente applicazione con riferimento alle cariche detenute nelle società che partecipano al capitale sociale degli istituti di credito cooperativo di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e quelle detenute nelle società nelle quali le stesse detengano, direttamente o indirettamente, la maggioranza del capitale sociale ovvero esercitino, direttamente o indirettamente, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile''».