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Proposta di modifica n. 7.14 ai ddl C.3609 , C.3671-bis , C.3884 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Id. em. 7.13

testo emendamento del 20/12/16

  Al comma 10, dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:
   d-bis) disciplinare le modalità attraverso le quali normare la non revocabilità delle cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 della legge n. 52 del 1991, ai sensi dell'articolo 67 della L.F., comma 1, n. 1.