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Articolo aggiuntivo n. 11.01 ai ddl C.3609 , C.3671-bis , C.3884 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 20/12/16

  Dopo l'articolo 11, inseguire il seguente:

Art. 11-bis.
(Garante in favore degli acquirenti di immobili in costruzione).

  Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina del sistema delle garanzie di cui al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   introdurre norme che impongano il controllo di legalità da parte del notaio sull'adempimento del costruttore dell'obbligo di rilascio della fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122 al momento di stipula del contratto preliminare di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento, nonché dell'obbligo di rilascio della polizza indennitaria di cui all'articolo 4 dello stesso Decreto al momento di stipula dell'atto definitivo di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento.

nuova formulazione del 17/01/17

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire).

  1. Il Governo è delegato, con le modalità di cui all'articolo 1, disposizioni che, con la finalità di garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull'adempimento dell'obbligo di rilascio della fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nonché dell'obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, per il cui inadempimento va prevista la sanzione della nullità nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, stabiliscano che l'atto o il contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, deve essere fatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.