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Articolo aggiuntivo n. 4.01 al ddl C.3113 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 21/12/16

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Autenticazioni di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53).

  1. Alla legge 21 marzo 1990, n. 53, all'articolo 14, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri metropolitani, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali».