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Articolo aggiuntivo n. 8.054 al ddl C.56 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 11/01/17

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

  1. Dopo l'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente:
  «Art. 102-bis. – La commissione paritetica per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in lingua tedesca e in lingua ladina è composta, secondo le norme di attuazione che verranno stabilite a riguardo, al fine di assicurare la pluralità delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali delle minoranze linguistiche sul territorio regionale, da rappresentanti indicati dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza, del consiglio provinciale di Bolzano e dei comuni del territorio definito dall'articolo 48, in misura che tenga conto dell'importanza numerica e qualitativa sul territorio regionale dei gruppi linguistici tedesco e ladino.
  Essa formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui al primo comma, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza; stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo; disciplina direttamente, in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie, le rubriche di comunicazione politica sentito il parere della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza».