Proposta di modifica n. 17.3
al ddl S.2473 in riferimento all'articolo 17.
presentato il 12/01/2017 in II Giustizia del Senato da Enrico BUEMI (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-PSI) e altri
testo emendamento del 12/01/17
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Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. I consigli dell'ordine eletti secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 24 novembre 2014, e le cui elezioni si sono già tenute applicando il predetto regolamento di cui al decreto n. 170 o sono state annullate in via definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i consigli che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal citato decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».