presentato il 24/01/2017 in XII Affari sociali della Camera da Eugenia Maria ROCCELLA (Misto) e altri e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato (Id. em. 1.104, 1.1176, 1.1844, 1.1515, 1.111, 1.31, 1.13, 1.54, 1.15, 1.1, 1.55, 1.110, 1.14, 1.108)
testo emendamento del 24/01/17
Al comma 1, premettere il seguente:
01. La presente legge riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge.
nuova formulazione del 26/01/17
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela la vita e la salute dell'individuo e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.