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Proposta di modifica n. 1.1021 ai ddl C.1142 , C.1298 , C.1432 , C.2229 , C.2264 , C.2996 , C.3391 , C.3561 , C.3584 , C.3586 , C.3596 , C.3599 , C.3630 , C.3723 , C.3730 , C.3970 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato (Id. em. 1.104, 1.1176, 1.1844, 1.1515, 1.111, 1.31, 1.13, 1.54, 1.15, 1.1, 1.55, 1.110, 1.14, 1.108)

testo emendamento del 24/01/17

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. La presente legge riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge.

nuova formulazione del 26/01/17

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela la vita e la salute dell'individuo e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.