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Proposta di modifica n. 1.1278 ai ddl C.1142 , C.1298 , C.1432 , C.2229 , C.2264 , C.2996 , C.3391 , C.3561 , C.3584 , C.3586 , C.3596 , C.3599 , C.3630 , C.3723 , C.3730 , C.3970 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 24/01/17

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La presente legge nel rispetto di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Inoltre stabilisce che la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana.