Proposta di modifica n. 1.1278
ai ddl C.1142 , C.1298 , C.1432 , C.2229 , C.2264 , C.2996 , C.3391 , C.3561 , C.3584 , C.3586 , C.3596 , C.3599 , C.3630 , C.3723 , C.3730 , C.3970 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 24/01/2017 in XII Affari sociali della Camera da Antonino BOSCO (AP-CPE-NCD-NCI) e altri e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 24/01/17
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge nel rispetto di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Inoltre stabilisce che la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana.