presentato il 24/01/2017 in XII Affari sociali della Camera da Benedetto FUCCI (Misto) e altri e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato (Id. em. 1.1021, 1.104, 1.1176, 1.1844, 1.1515, 1.111, 1.13, 1.54, 1.15, 1.1, 1.55, 1.110, 1.14, 1.108)
testo emendamento del 24/01/17
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza.
nuova formulazione del 26/01/17
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela la vita e la salute dell'individuo e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.