Proposta di modifica n. 3.84
ai ddl C.1142 , C.1298 , C.1432 , C.2229 , C.2264 , C.2996 , C.3391 , C.3561 , C.3584 , C.3586 , C.3596 , C.3599 , C.3630 , C.3723 , C.3730 , C.3970 in riferimento all'articolo 3.
presentato il 24/01/2017 in XII Affari sociali della Camera da Gian Luigi GIGLI (DS-CD) e altri e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 24/01/17
Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente;
Fermo restando quanto previsto dal comma 7, il medico è tenuto a tenere in debita considerazione le DAT, salvo che il contenuto di esse possa mettere a rischio la vita del paziente. Le DAT, inoltre, possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all'atto della sottoscrizione, di poter altrimenti conseguire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. In ogni caso il medico non può essere costretto a fare nulla che vada contro la scienza e la sua coscienza.