Proposta di modifica n. 3.187
ai ddl C.1142 , C.1298 , C.1432 , C.2229 , C.2264 , C.2996 , C.3391 , C.3561 , C.3584 , C.3586 , C.3596 , C.3599 , C.3630 , C.3723 , C.3730 , C.3970 in riferimento all'articolo 3.
presentato il 24/01/2017 in XII Affari sociali della Camera da Antonio PALMIERI (FI-PdL) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
status: Id. em. 3.176
testo emendamento del 24/01/17
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nel caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare e su parere del collegio medico.