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Proposta di modifica n. 3.73 ai ddl C.1142 , C.1298 , C.1432 , C.2229 , C.2264 , C.2996 , C.3391 , C.3561 , C.3584 , C.3586 , C.3596 , C.3599 , C.3630 , C.3723 , C.3730 , C.3970 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 24/01/17

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Le DAT devono essere redatte in forma scritta e mai orale da soggetti maggiorenni, capaci di intendere e di volere, informati, autonomi e non sottoposti ad alcuna pressione familiare, sociale, ambientale. Le DAT devono avere carattere pubblico, ovverosia essere fornite di data, e essere sottoscritte davanti ad un pubblico ufficiale con l'assistenza di un medico, indicato nella dichiarazione, che le controfirma. Le DAT non consistono nella mera sottoscrizione di moduli o stampati e devono essere redatte in forma non generica in modo tale da non lasciare equivoci sul loro contenuto e da chiarire quanto più possibile le situazioni cliniche in relazione alle quali esse debbano poi essere prese in considerazione. Le DAT non devono contenere disposizioni aventi finalità eutanasiche, che contraddicano il diritto positivo, le regole di pratica medica, la deontologia e devono essere tali da garantire la massima personalizzazione della volontà del futuro paziente.