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Proposta di modifica n. 4.4 ai ddl C.1142 , C.1298 , C.1432 , C.2229 , C.2264 , C.2996 , C.3391 , C.3561 , C.3584 , C.3586 , C.3596 , C.3599 , C.3630 , C.3723 , C.3730 , C.3970 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Id. em. 4.14

testo emendamento del 24/01/17

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nel caso in cui il paziente non sia cosciente e non abbia dettato DAT né abbia nominato un fiduciario, il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente o ciascuno dei parenti fino al quarto grado può rivolgersi al giudice tutelare, per chiedere l'autorizzazione all'interruzione dei trattamenti sanitari, ivi comprese la nutrizione e l'idratazione artificiali, per assecondare la volontà del paziente stesso, direttamente o implicitamente ma in modo univoco, manifestata nella vita pregressa.