Proposta di modifica n. 2.54 al ddl C.1178 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Approvato

testo emendamento del 24/01/17

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico, ove risultino rispettate le condizioni di cui al comma 1-ter, le seguenti linee:
   a) Sulmona-Castel di Sangro;
   b) Cosenza-San Giovanni in Fiore;
   c) Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio;
   d) Sacile-Gemona;
   e) Palazzolo-Paratico;
   f) Castel di Sangro-Carpinone;
   g) Ceva-Ormea;
   h) Mandas-Arbatax;
   i) Isili-Sorgono;
   l) Sassari-Palau Marina;
   m) Macomer-Bosa;
   n) Alcantara-Randazzo;
   o) Castelvetrano-Porto Palo di Menfi;
   p) Agrigento Bassa – Porto Empedocle;
   q) Noto-Pachino;
   r) Asciano-Monte Antico;
   s) Civitavecchia-Capranica-Orte;
   t) Fano-Urbino.

  1-ter. Le linee di cui al comma 1-bis sono classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico a condizione che risultino finanziate nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura nazionale o con risorse alle stesse destinate dalle Regioni competenti e che le medesime Regioni, per le linee di loro competenza, non ne richiedano l'esclusione con propria delibera trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  1-quater. Qualora sopravvengano modificazioni delle condizioni di cui al comma 1-ter, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dal verificarsi delle predette modificazioni, si provvede alla revisione della classificazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico effettuata ai sensi del comma 1-bis, fermo restando l'elenco ivi indicato.

testo modificato nel corso della seduta del 24/01/17

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico, ove risultino rispettate le condizioni di cui al comma 1-ter, le seguenti linee:
   a) Sulmona-Castel di Sangro;
   b) Cosenza-San Giovanni in Fiore;
   c) Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio;
   d) Sacile-Gemona;
   e) Palazzolo-Paratico;
   f) Castel di Sangro-Carpinone;
   g) Ceva-Ormea;
   h) Mandas-Arbatax;
   i) Isili-Sorgono;
   l) Sassari-Palau Marina;
   m) Macomer-Bosa;
   n) Alcantara-Randazzo;
   o) Castelvetrano-Porto Palo di Menfi;
   p) Agrigento Bassa – Porto Empedocle;
   q) Noto-Pachino;
   r) Asciano-Monte Antico;
   s) Civitavecchia-Capranica-Orte;
   t) Fano-Urbino.

  1-ter. Le linee di cui al comma 1-bis sono classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico a condizione che risultino finanziate nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura nazionale o con risorse alle stesse destinate dalle Regioni competenti e che le medesime Regioni, per le linee di loro competenza, non ne richiedano l'esclusione con propria delibera trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  1-quater. Qualora sopravvengano modificazioni delle condizioni di cui al comma 1-ter, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dal verificarsi delle predette modificazioni, si provvede alla revisione della classificazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico effettuata ai sensi del comma 1-bis, fermo restando l'elenco ivi indicato.