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Articolo aggiuntivo n. 1.02 ai ddl C.2780 , C.3772 , C.3775 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 24/01/17

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 577 del codice penale).

  1. All'articolo 577 del codice penale, al primo comma, punto 1), aggiungere infine le seguenti parole: «o contro il coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa».

nuova formulazione del 25/01/17

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 577 del codice penale).

  1. All'articolo 577 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «il discendente» sono aggiunte le seguenti: «o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro la parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente»;
   b) al secondo comma dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le seguenti: «divorziato, la parte dell'unione civile ove cessata,».