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Articolo aggiuntivo n. 5.04 al ddl C.4200 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 24/01/17

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Operazioni di credito agrario nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche).

  1. Per le imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità del mese di gennaio 2017, la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, non comporta il pagamento degli interessi per l'anno 2017.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.